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Barriere tariffarie
Le questioni riguardanti le barriere all’entrata al mercato turco ed
in particolare quelle attinenti alla presenza di dazi, contingenti,
nonché altre misure di protezione di tipo non tariffario, devono essere
inquadrate nel contesto dell’Accordo di Unione Doganale che lega il
Paese all’Unione Europea sin dal 1° gennaio 1996. L’Accordo - che lascia
al momento scoperto solo il settore agricolo e parte di quello dei
servizi - ha sinora ben funzionato, come riconosciuto peraltro anche
dalla Commissione Europea che si prefigge l’obiettivo di espanderne
l’applicazione nei campi sinora esclusi. Si registrano tuttavia alcune
aree in cui la parte turca non ha ancora del tutto adempiuto agli
impegni presi con l’Unione, in seguito ai quali Ankara avrebbe dovuto
rimuovere le barriere tecniche all’ingresso dei prodotti comunitari
entro il 31 dicembre 2000, al fine di adeguarsi completamente all’acquis
comunitario in materia.
Barriere non tariffarie
Le più numerose restrizioni alle importazioni indicateci dai nostri
esportatori riguardano i prodotti agricoli ed agro-alimentari e quelli
lato sensu sanitari (quali le montature degli occhiali, cosmetici e
detergenti) o che comunque necessitano di certificati sanitari. Al
riguardo, i problemi risiedono, oltre che nella indeterminatezza delle
certificazioni richieste, nel fatto che questi Ministeri dell’Agricolt
ura e della Sanità richiedono talvolta documenti pubblici per casi in
cui in Italia é prevista la sola autocertificazione fornita
dall’interessato; difficoltà sorgono anche per quanto riguarda le
attestazioni emesse da laboratori italiani la cui validità non é sempre
qui riconosciuta in quanto non provenienti da un organo dello Stato
centrale. Sembrano invece in via di superamento quelle complicazioni
legate alla certificazione dei prodotti: sebbene in Turchia possano
circolare liberamente i beni in possesso del marchio “CE”, anche questi
ultimi sono talvolta sottoposti a procedure di approvazione non previste
negli Accordi doganali.
Da un punto di vista generale, la
Commissione Europea e la comunità degli investitori internazionali in
Turchia richiedono ad Ankara di abbandonare il sistema dei controlli
preventivi all’ingresso dei beni nello spazio doganale turco, in quanto
metodo ritenuto inefficiente ed inutilmente costoso per gli importatori
che devono produrre un’ingente, ma non significativa, documentazione. In
alternativa, essi suggeriscono di sviluppare un meccanismo di controlli
ex post sui beni circolanti nel mercato, offrendo questa soluzione una
più accurata tutela delle esigenze di sicurezza e di protezione dei
consumatori.
Per ciò che attiene agli appalti
pubblici, a giudizio degli operatori internazionali e della Commissione
Europea la recente legge in materia, pur ampliando il grado di
trasparenza delle procedure, conserva tuttavia previsioni normative
discriminatorie nei confronti dei partecipanti alle gare privi della
nazionalità turca.
Sussiste tuttora il divieto di
introduzione nel Paese di beni usati ultradecennali, tra cui autovetture
e macchinari, contro cui si é più volte pronunciata la Commissione
Europea. Simili misure impediscono l’impiego di quei beni di
investimento il cui utilizzo é ritenuto talvolta indispensabile dagli
imprenditori stranieri, tra cui quelli italiani, che stabiliscono
attività produttive nel Paese; si segnala al riguardo che é però
autorizzata l’importazione di linee produttive complete, anche se di
seconda mano.
Violazioni delle norme sulla tutela dei diritti di proprietà
intellettuale
La Turchia ha compiuto alcuni progressi in materia, migliorando la sua
disciplina legislativa sui diritti di proprietà inte llettuale ed
industriale al fine di recepire l’acquis comunitario e le pressanti
richieste che la Commissione Europea e numerosi Paesi OCSE formulano al
riguardo.
Nonostante siano stati compiuti alcuni passi in avanti - ad esempio,
istituendo delle sezioni giudiziarie specializzate - la Commissione
Europea non osserva miglioramenti degni di nota, soprattutto negli
importanti settori della protezione dei copyright informatici e di
quelli farmaceutici, rilevando la necessità di urgenti nuovi interventi
legis lativi, anche alla luce della diffusa disapplicazione delle norme
esistenti.
Per quanto concerne l’Ambasciata e l’Ufficio ICE, si nota che non ci
sono finora pervenute segnalazioni di fenomeni di contraffazione a danno
di brevetti italiani, mentre invece si rilevano casi di riproduzione di
marchi italiani nei settori dell’abbigliamento, dei beni di lusso e
della gioielleria. Si é a tal fine favorito l’avviamento della
collaborazione tra l’Ufficio marchi e brevetti italiano e l’Istituto
brevetti turco che, il 9 luglio scorso ad Ancona, hanno firmato una
Dichiarazione di Intenti che prevede lo scambio di informazioni su due
punti: possibile adozione di sistemi compatibili di registrazione
elettronica dei marchi; sistemi di ricorso contro i rifiuti da parte
dell’Ufficio nazionale brevetti e marchi ed ai meccanismi giuridici in
grado di garantire il miglioramento della tutela dei brevetti e dei
marchi.
Problematiche relative agli investimenti esteri nel Paese
La legge quadro sugli investimenti esteri diretti de l 5 giugno 2003
ha modificato il contesto normativo che regolava la materia, adottando
un approccio liberale e di apertura all’afflusso dei capitali esteri che
era stato incoraggiato, tra gli altri, dal Fondo Monetario
Internazionale e dalla Banca Mondiale.
Tra le numerose novità della legge spicca l’abolizione
dell’autorizzazione del Ministero del Tesoro per la finalizzazione degli
investimenti stranieri (si passa quindi da una logica di “approvazione”
ad una di semplice “registrazione”); vengono inoltre classificati come
investimenti esteri diretti anche gli acquisti, effettuati sul mercato
azionario, di partecipazioni societarie per quote superiori al 10%.
La soglia di capitale minimo investito, in passato obbligatoria per i
soci esteri ma non per quelli nazionali (chiamati a versare solamente 5
miliardi di lire turche - circa 3.300 dollari - per costituire una
società per azioni e 500 milioni di lire turche - circa 330 dollari -
nel caso di una società a responsabilità limitata), viene eliminata e le
imprese straniere vedono riconosciuto il diritto di acquistare proprietà
immobiliari, usufruendo quindi di parità di trattamento rispetto agli
investitori locali. La legge definisce inoltre i criteri di
determinazione del valore delle azioni ed obbligazioni di società
estere, qualora esse vengano versate a fronte di un investimento e
ribadisce la possibilità di ricorrere all’arbitrato internazionale nei
casi di contenzioso; rimane in vigore, come già consentito nella
normativa precedente, la piena libertà di rimpatrio dei profitti, dei
dividendi e di ogni altro provento.
In tale positivo contesto, si segnala tuttavia che dalla
liberalizzazione sono esclusi alcuni settori, quali quello della difesa,
delle telecomunicazioni e dell’energia, dove prevalgono normative
speciali che in alcuni casi derogano al principio della equiparazione
tra investitori esteri e nazionali. Alcuni operatori lamentano inoltre
che, a causa delle vistose lacune del sistema fiscale turco, le imprese
internazionali sono di fatto assoggettate ad una pressione tributaria
superiore a quella a cui sono sottoposte le loro omologhe turche, che
spesso eludono in maniera significativa i loro obblighi tributari.
Nel quadro degli sforzi posti in atto dall’esecutivo per attrarre
capitali esteri, il 15 marzo scorso si é riunito ad Istanbul, sotto la
presidenza del Primo Ministro Erdogan ed il coordinamento del Ministro
del Tesoro, Babacan, la sessione inaugurale del “Comitato Consultivo
degli Investitori”, organismo che dovrebbe costituire - nelle intenzioni
di Ankara – una trasparente piattaforma di dialogo tra il Governo e la
comunità d’affari internazionale, da cui trarre spunti preziosi per
rendere la Turchia più attraente per gli investitori stranieri. Il
Comitato intende essere un club esclusivo – con riunioni 1-2 volte
l’anno ed incontri preparatori e di follow-up condotti da un apposito
gruppo di lavoro – aperto alla partecipazione di 20 presidenti e/o
amministratori delegati di primarie aziende internazionali (per l’Italia
hanno partecipato Tronchetti Provetta, Morchio e Guerra), nonché dei
vertici del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale. Le
Associazioni turche coinvolte sono: Tusiad (Confindustria), Tobb (Unione
delle Camere di Commercio e delle Borse), Yased (Associazione degli
Investitori Internazionali) e Tim (Associazione degli Esportatori).
Fonte: www.esteri.it |