BARRIRE COMMERCIALI

 

Barriere tariffarie
Le questioni riguardanti le barriere all’entrata al mercato turco ed in particolare quelle attinenti alla presenza di dazi, contingenti, nonché altre misure di protezione di tipo non tariffario, devono essere inquadrate nel contesto dell’Accordo di Unione Doganale che lega il Paese all’Unione Europea sin dal 1° gennaio 1996. L’Accordo - che lascia al momento scoperto solo il settore agricolo e parte di quello dei servizi - ha sinora ben funzionato, come riconosciuto peraltro anche dalla Commissione Europea che si prefigge l’obiettivo di espanderne l’applicazione nei campi sinora esclusi. Si registrano tuttavia alcune aree in cui la parte turca non ha ancora del tutto adempiuto agli impegni presi con l’Unione, in seguito ai quali Ankara avrebbe dovuto rimuovere le barriere tecniche all’ingresso dei prodotti comunitari entro il 31 dicembre 2000, al fine di adeguarsi completamente all’acquis comunitario in materia.

Barriere non tariffarie
Le più numerose restrizioni alle importazioni indicateci dai nostri esportatori riguardano i prodotti agricoli ed agro-alimentari e quelli lato sensu sanitari (quali le montature degli occhiali, cosmetici e detergenti) o che comunque necessitano di certificati sanitari. Al riguardo, i problemi risiedono, oltre che nella indeterminatezza delle certificazioni richieste, nel fatto che questi Ministeri dell’Agricolt ura e della Sanità richiedono talvolta documenti pubblici per casi in cui in Italia é prevista la sola autocertificazione fornita dall’interessato; difficoltà sorgono anche per quanto riguarda le attestazioni emesse da laboratori italiani la cui validità non é sempre qui riconosciuta in quanto non provenienti da un organo dello Stato centrale. Sembrano invece in via di superamento quelle complicazioni legate alla certificazione dei prodotti: sebbene in Turchia possano circolare liberamente i beni in possesso del marchio “CE”, anche questi ultimi sono talvolta sottoposti a procedure di approvazione non previste negli Accordi doganali.

Da un punto di vista generale, la Commissione Europea e la comunità degli investitori internazionali in Turchia richiedono ad Ankara di abbandonare il sistema dei controlli preventivi all’ingresso dei beni nello spazio doganale turco, in quanto metodo ritenuto inefficiente ed inutilmente costoso per gli importatori che devono produrre un’ingente, ma non significativa, documentazione. In alternativa, essi suggeriscono di sviluppare un meccanismo di controlli ex post sui beni circolanti nel mercato, offrendo questa soluzione una più accurata tutela delle esigenze di sicurezza e di protezione dei consumatori.

Per ciò che attiene agli appalti pubblici, a giudizio degli operatori internazionali e della Commissione Europea la recente legge in materia, pur ampliando il grado di trasparenza delle procedure, conserva tuttavia previsioni normative discriminatorie nei confronti dei partecipanti alle gare privi della nazionalità turca.

Sussiste tuttora il divieto di introduzione nel Paese di beni usati ultradecennali, tra cui autovetture e macchinari, contro cui si é più volte pronunciata la Commissione Europea. Simili misure impediscono l’impiego di quei beni di investimento il cui utilizzo é ritenuto talvolta indispensabile dagli imprenditori stranieri, tra cui quelli italiani, che stabiliscono attività produttive nel Paese; si segnala al riguardo che é però autorizzata l’importazione di linee produttive complete, anche se di seconda mano.

Violazioni delle norme sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale

La Turchia ha compiuto alcuni progressi in materia, migliorando la sua disciplina legislativa sui diritti di proprietà inte llettuale ed industriale al fine di recepire l’acquis comunitario e le pressanti richieste che la Commissione Europea e numerosi Paesi OCSE formulano al riguardo.


Nonostante siano stati compiuti alcuni passi in avanti - ad esempio, istituendo delle sezioni giudiziarie specializzate - la Commissione Europea non osserva miglioramenti degni di nota, soprattutto negli importanti settori della protezione dei copyright informatici e di quelli farmaceutici, rilevando la necessità di urgenti nuovi interventi legis lativi, anche alla luce della diffusa disapplicazione delle norme esistenti.


Per quanto concerne l’Ambasciata e l’Ufficio ICE, si nota che non ci sono finora pervenute segnalazioni di fenomeni di contraffazione a danno di brevetti italiani, mentre invece si rilevano casi di riproduzione di marchi italiani nei settori dell’abbigliamento, dei beni di lusso e della gioielleria. Si é a tal fine favorito l’avviamento della collaborazione tra l’Ufficio marchi e brevetti italiano e l’Istituto brevetti turco che, il 9 luglio scorso ad Ancona, hanno firmato una Dichiarazione di Intenti che prevede lo scambio di informazioni su due punti: possibile adozione di sistemi compatibili di registrazione elettronica dei marchi; sistemi di ricorso contro i rifiuti da parte dell’Ufficio nazionale brevetti e marchi ed ai meccanismi giuridici in grado di garantire il miglioramento della tutela dei brevetti e dei marchi.


Problematiche relative agli investimenti esteri nel Paese
La legge quadro sugli investimenti esteri diretti de l 5 giugno 2003 ha modificato il contesto normativo che regolava la materia, adottando un approccio liberale e di apertura all’afflusso dei capitali esteri che era stato incoraggiato, tra gli altri, dal Fondo Monetario Internazionale e dalla Banca Mondiale.


Tra le numerose novità della legge spicca l’abolizione dell’autorizzazione del Ministero del Tesoro per la finalizzazione degli investimenti stranieri (si passa quindi da una logica di “approvazione” ad una di semplice “registrazione”); vengono inoltre classificati come investimenti esteri diretti anche gli acquisti, effettuati sul mercato azionario, di partecipazioni societarie per quote superiori al 10%.


La soglia di capitale minimo investito, in passato obbligatoria per i soci esteri ma non per quelli nazionali (chiamati a versare solamente 5 miliardi di lire turche - circa 3.300 dollari - per costituire una società per azioni e 500 milioni di lire turche - circa 330 dollari - nel caso di una società a responsabilità limitata), viene eliminata e le imprese straniere vedono riconosciuto il diritto di acquistare proprietà immobiliari, usufruendo quindi di parità di trattamento rispetto agli investitori locali. La legge definisce inoltre i criteri di determinazione del valore delle azioni ed obbligazioni di società estere, qualora esse vengano versate a fronte di un investimento e ribadisce la possibilità di ricorrere all’arbitrato internazionale nei casi di contenzioso; rimane in vigore, come già consentito nella normativa precedente, la piena libertà di rimpatrio dei profitti, dei dividendi e di ogni altro provento.


In tale positivo contesto, si segnala tuttavia che dalla liberalizzazione sono esclusi alcuni settori, quali quello della difesa, delle telecomunicazioni e dell’energia, dove prevalgono normative speciali che in alcuni casi derogano al principio della equiparazione tra investitori esteri e nazionali. Alcuni operatori lamentano inoltre che, a causa delle vistose lacune del sistema fiscale turco, le imprese internazionali sono di fatto assoggettate ad una pressione tributaria superiore a quella a cui sono sottoposte le loro omologhe turche, che spesso eludono in maniera significativa i loro obblighi tributari.


Nel quadro degli sforzi posti in atto dall’esecutivo per attrarre capitali esteri, il 15 marzo scorso si é riunito ad Istanbul, sotto la presidenza del Primo Ministro Erdogan ed il coordinamento del Ministro del Tesoro, Babacan, la sessione inaugurale del “Comitato Consultivo degli Investitori”, organismo che dovrebbe costituire - nelle intenzioni di Ankara – una trasparente piattaforma di dialogo tra il Governo e la comunità d’affari internazionale, da cui trarre spunti preziosi per rendere la Turchia più attraente per gli investitori stranieri. Il Comitato intende essere un club esclusivo – con riunioni 1-2 volte l’anno ed incontri preparatori e di follow-up condotti da un apposito gruppo di lavoro – aperto alla partecipazione di 20 presidenti e/o amministratori delegati di primarie aziende internazionali (per l’Italia hanno partecipato Tronchetti Provetta, Morchio e Guerra), nonché dei vertici del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale. Le Associazioni turche coinvolte sono: Tusiad (Confindustria), Tobb (Unione delle Camere di Commercio e delle Borse), Yased (Associazione degli Investitori Internazionali) e Tim (Associazione degli Esportatori).

 

 

Fonte: www.esteri.it

Turchia.Net/Business